Prevenzione della corruzione
Con delibera di giunta n. 203 del 06/11/2014 è stato stabilito che:
- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 (Responsabile del procedimento), il Dirigente o, in mancanza, il Responsabile di P.O. provvede ad assegnare la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
Fino a quando non sia effettuata tale assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il Dirigente o, in mancanza, il Responsabile di P.O. delegato;
- ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990 (Conclusione del procedimento), è individuato il Segretario Generale quale titolare del potere sostitutivo in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte del Dirigente o delle P.O. mediante individuazione dei medesimi.