In esecuzione dell'Ordinanza n. 107 del 18/9/2007, al fine del corretto smaltimento dei rifiuti, si invitano codesti spett.le amministratori/capocondomini a procedere alla massima divulgazione di quanto riportato nella citata ordinanza al fine di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in essa contenuta. In particolare la citata ordinanza prevede esplicitamente l'obbligo per tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire in regime di raccolta differenziata, i rifiuti solidi urbani ed assimilabili al regime pubblico di raccolta, che il Comune, attraverso le Ditte appaltatrici avvia a recupero con le seguenti modalit?:

1. Secco non riciclabile e umido: negli appositi bidoni o bidoncini dislocati lungo le strade, in involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione :

L'orario di conferimento di tali rifiuti ? tutti i giorni rigorosamente dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del giorno seguente, escluso il sabato.

2. Carta/cartone: nei contenitori stradali di colore bianco oppure contenitori con la scritta CARTA / CARTONE ;

3. Vetro/lattine: nelle campane stradali di colore verde o contenitori con la scritta VETRO ;

4. Plastica: nei contenitori stradali di colore giallo o contenitori con la scritta PLASTICA;

5. Farmaci scaduti: nei contenitori presenti presso le farmacie;

6. Pile esauste: nei contenitori presenti presso determinati servizi commerciali (negozi di apparecchiature elettriche, supermercati, ecc...).

La batteria dell'automobile non pu? essere gettata nei cassonetti per rifiuti domestici ma deve essere portata esclusivamente al rivenditore che provveder? a smaltirla .

Gli elettrodomestici (televisori, frigoriferi, computer, monitor, cucine, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche in genere) non pi? utilizzati, devono essere consegnati, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 8 Marzo 2010 n. 65, a titolo gratuito, ai produttori/rivenditori da cui sono acquistati quelli nuovi, che hanno l'obbligo di ritirarlo, cos? come avviene per i pneumatici usati.

Inoltre ? assolutamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati, ai lati di contenitori, anche quando i contenitori non consentono alcuna immissione.

Le violazioni sullo scorretto conferimento di rifiuti comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori (che pu? essere individuato nell'amministratore/capocondomino) della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di %u20AC 25,00 ad un massimo di %u20AC 500,00, per ogni violazione, con le procedure sanzionatorie previste dalla legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

Si fa rilevare inoltre, che l'individuazione, da parte degli organi di controllo o da personale preposto, nei contenitori per l'indifferenziato (secco non riciclabile e umido) di materiale appartenente alla raccolta differenziata (quale: vetro, plastica, lattine, carta e cartone) oltre a non consentire di procedere alla raccolta RSU, da parte della Ditta appaltatrice, costituisce abbandono di rifiuti soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs152/2006 da un minimo di %u20AC 105,00 ad un massimo di %u20AC 620,00.

Al corpo di Polizia Municipale, alle altre forze di Polizia e all'Azienda Sanitaria competente, a cui la presente ? inviata per conoscenza, ? demandata, in attuazione della citata ordinanza, la vigilanza del rispetto del corretto conferimento di rifiuti secondo le modalit? prescritte e nel rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.

Si coglie inoltre l'occasione per rammentare ai capo condomini/amministratori che qualsiasi richiesta di servizio inerente la raccolta RSU in zone di nuova espansione deve essere necessariamente preceduta dall'elenco dei nominativi che hanno presentato denuncia TARSU (oggi TARES) per l'immobile per il quale si richiede il servizio.

Allegato:

1. Ordinanza n. 107 del 18/09/2007

Il Dirigente

Ing. Antonio GRIECO

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