Cos'è
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
Dove
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza. L’ufficio preposto è l'Ufficio di Stato Civile.
Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l'istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.
REQUISITI
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato di NON NATURALIZZAZIONE rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione(con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato; esempio:
a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
b) Avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana
- o certificato di NATURALIZZAZIONE con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Eventuale documentazione aggiuntiva (da produrre ad integrazione, se necessario):
- sentenze di rettifica degli atti di stato civile stranieri. In caso di nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenza sugli atti di stato civile, queste discordanze andranno rettificate dall’Autorità straniera competente e i provvedimenti amministrativi e /o giurisdizionali corrispondenti (per gli atti argentini si accettano le “Dichiarazioni giudiziarie di congrue generalità” dette “Summaria informacion”, che vengono rilasciate dal Tribunale competente.)dovranno essere allegati per consentirne la corretta valutazione.
- atto di riconoscimento successivo
Se l’atto di nascita del figlio nato fuori del matrimonio viene sottoscritto da uno soltanto dei genitori e l’altro viene dichiarato dal (o dalla) sottoscrittore (o sottoscrittrice), il genitore che viene soltanto citato deve rendere una dichiarazione per atto pubblico (atto notarile) nel qual consente di essere nominata nella denuncia di nascita fatta dall’altro genitore, confermando così il riconoscimento del figlio. Tale atto notarile deve essere munito di apostille e tradotto con traduzione ufficiale ugualmente apostillata (a meno di preferire la traduzione giurata presso la cancelleria di un Tribunale italiano). Con tale atto notarile viene integrato l’atto di nascita estero che non contiene la sottoscrizione di entrambi i genitori e, pertanto, deve essere consegnato insieme alla documentazione prevista dalla circolare K.28.1.
- sentenza di divorzio del richiedente (se non viene prodotta, il richiedente risulterà coniugato anche nel caso di annotazione di divorzio sull’atto di matrimonio);
- atto di morte (può essere utile per l’avo italiano per provare che è deceduto come cittadino italiano e per i discendenti per verificare lo stato di coniugio o vedovanza o divorzio ai fini della verifica della correttezza delle generazioni);
Nel caso in cui l’avo fosse nato prima del 1866 (data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia), al posto dell’estratto di nascita o di matrimonio dell’avo, potrà essere prodotto un certificato di battesimo o un certificato di matrimonio rilasciato dalla parrocchia, con la firma del parroco autenticata dalla Curia Vescovile competente.
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall’ufficio.
PRECISAZIONI:
- Se l’avo nato in Italia ed emigrato all’estero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
• Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni) e Pordenone, che sono state annesse al regno d’Italia dal 19 ottobre 1866. Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
• Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi dante causa originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana(ma dell’ex “Impero di Austria e Ungheria”) ei discendenti non potranno quindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
In particolare si tratta delle odierne province autonome di Bolzano e di Trento (inclusi due comuni nell’odierna provincia di Brescia, due comuni nell’odierna provincia di Vicenza e tre comuni nell’odierna provincia di Belluno), inoltre la Val Canale, l’antica Contea Principesca di Gorizia e Gradisca (inclusi dodici comuni oggi nell’odierna provincia di Udine quali: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco ), la città di Trieste.
Nota bene:
Ricordare inoltre che la cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile, e, facendo data dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana) anche per via femminile (Esempio: donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire).
I documenti di stato civile, devono essere tradotti integralmente e legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, presente nello Stato di origine.
Se gli atti sono rilasciati, invece, da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, occorrerà l’apposizione della Apostille. All’atto originale deve essere allegata una traduzione in italiano, anch’essa legalizzata o apostillata (a seconda della adesione o meno dello Stato alla Convenzione dell’Aja).
La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.
Gli atti prodotti a corredo della domanda devono essere nella forma integrale, (“Inteiro Teor” per il Brasile e “long form” o “full form” per gli U.S.A.) non sono accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali.
Per quello che riguarda i cittadini argentini di origine italiana è possibile produrre le certificazioni rilasciate con il sistema GEDO?
Il Ministero dell’Interno ha emesso in data 7 luglio 2022 la circolare n.77 che ha dato disposizioni sulle modalità di acquisizione della documentazione argentina scaricata dalla piattaforma GEDO.
È necessario che ogni documento prodotto con tale modalità abbia allegata la e-Apostille (Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 per l’abolizione delle legalizzazioni di atti pubblici stranieri), che non deve emessa in data antecedente al 15 aprile 2019, altrimenti la documentazione sarà irricevibile.
PROCEDURA PRESSO IL COMUNE DI PISTICCI:
PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)
- Richiesta di prenotazione dell'appuntamento da presentare al protocollo con apposito modello (allegato 2);
- Comunicazione all'interessato della data dell'appuntamento;
- Il richiedente si deve presentare personalmente nella data stabilita munito del modello di richiesta di idoneità documentale (allegato 1).
Si ricorda inoltre che:
- Ogni incontro è riservato ad UNA SOLA ISTANZA
- Gli appuntamenti saranno fissati fino al raggiungimento del limite delle pratiche mensili che potranno essere lavorate.
- Consulenti o intermediari, formalmente delegati attraverso specifica procura, una volta fissato l’appuntamento, NON possono richiedere lo scambio degli appuntamenti dei cittadini richiedenti la cittadinanza italiana.
ATTENZIONE:
La valutazione preventiva del materiale documentale, rappresenta un esame sommario che non può portare un’analisi approfondita dei singoli documenti e non esclude quindi l’eventuale rigetto della domanda o la richiesta di integrazioni o di nuovi documenti
SECONDA FASE FORMALIZZAZIONE RICHIESTE
Solo dopo l’esito favorevole di cui sopra l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso gli sportelli dei servizi demografici e formalizzare l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. L’istanza deve essere presentata in marca da bollo da 16,00 euro.
L’iscrizione anagrafica presuppone che il richiedente abbia la dimora abituale nel Comune di Pisticci. Per dimora abituale si intende una stabile permanenza nel territorio comunale unita alla volontà di rimanervi e rappresenta il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.
È evidente che il cittadino straniero che chieda l’iscrizione anagrafica al solo scopo di instaurare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza, probabilmente non ha la dimora abituale nel Comune di Pisticci e, pertanto, la domanda rischia di essere respinta.
ATTENZIONE :
Poiché al momento della richiesta di iscrizione anagrafica gli operatori devono verificare sui passaporti originali i timbri di ingresso e i periodi di soggiorno in area Schengen, non è possibile inviare la richiesta di iscrizione anagrafica via mail. E’necessario presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe.
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO:
Al termine della seconda fase di formalizzazione della richiesta il funzionario incaricato dal Sindaco chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
ATTENZIONE:
Figli minori
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante: una volta trascritto l'atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all'estero si predisporrà un'iscrizione Aire.