RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO: DI COSA SI TRATTA?

 

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione nella casa comunale di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per consentire, a quanti interessati, le eventuali opposizioni.

E’ inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell'altro sposo, se diverso.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.

 

Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.

La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

 

Requisiti
Per poter contrarre matrimonio bisogna non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento stabiliti dalla legge. Sono quindi necessari: la libertà di stato; essere maggiorenni e non interdetti.

Il Tribunale può comunque ammettere al matrimonio il minore che abbia già compiuto i 16 anni con decreto emesso in camera di consiglio.

La donna che sia già stata sposata, non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (commixtio sànguinis). Sono esclusi dal divieto i casi in cui la sentenza di divorzio sia stata pronunciata in base all’art.3, numero 2, lettere b) ed f) della L. 1.12.1970 n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche soltanto di uno dei coniugi. Tale divieto temporaneo sussiste per la donna anche in caso di vedovanza. Il Tribunale può comunque autorizzare il matrimonio con proprio decreto, oppure il divieto non sussiste qualora la donna, al momento delle pubblicazioni di matrimonio, presenti una certificazione rilasciata dalla ASL competente, attestante che non esiste stato di gravidanza.

La legge stabilisce poi altri impedimenti nei casi in cui sussistano tra i coniugi determinati rapporti di parentela, affinità, affiliazione o adozione.

 

PER LO STRANIERO che volesse contrarre matrimonio in Italia, essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, oltre ad altra documentazione che l'Ufficiale dello stato civile può richiedere per verificare l'esattezza delle dichiarazioni, il documento fondamentale è il NULLA-OSTA, rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine (Ambasciata o Consolato).

Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del suo paese e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero in quanto celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a.

Può essere rilasciato:

  • dall'autorità Consolare straniera in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il Consolato.

(Sono esenti dalla legalizzazione -secondo la Convenzione di Londra- i seguenti Stati: Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia).

  • dall'autorità competente del proprio paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all'estero.

 Nota bene:

 

Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione. Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto

 

Per il cittadino polacco, l’Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.
Il documento sarà esente da legalizzazione e, se tradotto in Polonia, la firma del traduttore dovrà essere legalizzata con apostille.


Il cittadino norvegese deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza o ultima residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con apostille.
 
Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla osta rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza dello stesso, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da  un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere legalizzata mediante apostille. Il nulla osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia nel caso di cittadini svedesi qui residenti.

 


Il cittadino danese deve produrre il nulla osta rilasciato dall’anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l’apostille).

 

In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse. In luogo del nullaosta:

I cittadini austriaci, svizzeri, spagnoli, olandesi, tedeschi, portoghesi, turchi, moldavi e lussemburghesi in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980, devono produrre:

  1. il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza) esente da legalizzazione;
  2. il certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale.

I cittadini statunitensi devono produrre i seguenti documenti:

  1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
  2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura.

I cittadini australiani devono produrre i seguenti documenti:

1.dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

2.documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Qualora i documenti di cui al punto 2, non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

 

Il cittadino britannico residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre:

  1. un Certificato di non impedimentorilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza apostillato e debitamente tradotto;
  2. una Dichiarazione giurata bilingueresa dall’interessato presso un avvocato o un notaio britannici.

 Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch’essa legalizzata, all’ufficio dello stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

 

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE


Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’Ufficio Stato Civile l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento compilando, ciascuna per la propria parte, l’apposito Modulo a cui dovranno essere allegate copie dei documenti di identità in corso di validità.

Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, dovranno essere muniti anche della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.

I moduli possono essere:

  • trasmessi via e-mail all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .it
  • trasmessi via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinario: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.           
  • consegnati a mano all'Ufficio Stato Civile previo appuntamento (0835/585718)

Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all'atto della richiesta di pubblicazioni:

  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore di eta'.

     Per lo straniero:

  • Passaporto o documento di identità personale
  • Nulla-Osta (o documenti di cui sopra)
  • B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.

Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa alla residenza, è   acquisita d'ufficio.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Stato Civile stabilirà la data della redazione del verbale delle pubblicazioni di matrimonio, previo contatto con gli interessati, e secondo la disponibilità dell’Ufficio.

 

Tempi di rilascio

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nulla-osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione dell'atto di pubblicazione (l'esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi). Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta non può essere rilasciato prima del quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione al fine di poter verificare che non sia stata avanzata alcuna opposizione.

Normativa di riferimento: D.P.R. 3.11.2000 n° 396; D.P.R. 28.12.2000 n° 445; CODICE CIVILE artt. 84 e segg.

 

 

Allegati:

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Scarica questo file (modulopubblicazionimatrimonio.pdf)Modulo pubblicazioni di matrimonio[ ]680 kB
Scarica questo file (Modulo Dichiarazione di costituzione della convivenza.pdf)Modulo Dichiarazione di costituzione della convivenza[ ]363 kB
Scarica questo file (Modulo Comunicazione di scioglimento della convivenza.pdf)Modulo scioglimento convivenza[Modulo Comunicazione di scioglimento della convivenza]430 kB
Scarica questo file (Modulo 3 Richiesta_delega_per_celebrare_matrimonio_civile_in_altro_Comune_21.6.18.pdf)Modulo 3 [Richiesta delega per celebrare matrimonio civile in altro Comune]292 kB
Scarica questo file (Modulo 2 - Richiesta delega cittadino per celebrazione di matrimonio civile.pdf)Modulo 2[Richiesta delega cittadino per celebrazione di matrimonio civile]261 kB
Scarica questo file (Modulo 1 - Richiesta celebrazione matrimonio civile.pdf)Modulo 1[Richiesta celebrazione matrimonio civile]430 kB
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