La norma, composta da un unico articolo, nei commi dal numero 1 al 35, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, quale particolare formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, individuando nell'ufficiale dello stato civile scelto dalle parti, il pubblico ufficiale preposto al ricevimento delle dichiarazioni di costituzione dell'unione civile.

 

LA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE E GLI IMPEDIMENTI


Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso - fanno richiesta congiunta dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile prescelto, indicando le proprie generalità, cittadinanza e residenza. La richiesta, comprensiva della dichiarazione di assenza delle cause impeditive di seguito indicate, viene immediatamente verbalizzata dall'ufficiale dello stato civile e sottoscritta da questi e dalle parti.

Tale dichiarazione/richiesta NON è oggetto di trascrizione nei registri di stato civile, ma sarà allegata alla dichiarazione di costituzione dell’unione, unitamente ai documenti prodotto o acquisiti durante il procedimento.

Le cause impeditive alla costituzione dell'unione (che evocano quelle previste per il matrimonio agli articoli 84-89 CC) sono:

  • la minore età dei dichiaranti (similmente a quanto previsto dall'art. 86 cc, con la differenza che non sono previste eccezioni per gli ultra sedicenni);
  • la presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile (simile all'art. 86 CC all'uopo modificato anche per il matrimonio);
  • interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC);
  • la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'articolo 87 cc con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
  • condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC).

Con procedimento preliminare assimilabile a quello delle pubblicazioni matrimoniali (tuttavia NON previste per l'unione), l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese entro i 30 giorni successivi, acquisendo d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per tale fine; nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
Uguale, obbligatoria e tempestiva comunicazione ai dichiaranti è data una volta completata positivamente l’istruttoria, senza che siano stati riscontrati impedimenti; a partire da questo momento – ed entro 180 gg da tale data (a pena della “nullità” del procedimento avviato) – le parti possono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

Nel giorno stabilito, le parti rendono, congiuntamente e personalmente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni da loro scelti, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile.

Con la dichiarazione di costituzione, le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile e possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni oltre ad un cognome comune alla coppia scelto tra i loro (che NON comparirà nelle registrazioni anagrafiche).

In caso di necessità o convenienza (analogamente a quanto previsti dall’articolo 109 cc per il matrimonio), su istanza delle parti, l’unione può essere costituita in altro comune, previa delega da parte dell’ufficiale dello stato civile competente.

L'unione sarà attestata da un certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.

Inoltre nei documenti di riconoscimento - qualora l'interessato si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 35 dpr 445/2000 (NON é infatti un obbligo indicare lo stato civile sui documenti) - sarà riportato lo stato civile "unito/a civilmente".

La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati (ad eccezione dell'eventuale minore età, non contemplata) importa la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale).


Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge etc, similmente al matrimonio.

 

Modulo richiesta UNIONE CIVILE

 

DIRITTI E DOVERI

 

I diritti e doveri che discendono dall'unione civile sono identici a quelli previsti dagli artt. 143 e 144 CC per il matrimonio, con esclusione dell'obbligo di fedeltà, ed in particolare:

  • le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
  • Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Sostanzialmente identica anche la disciplina del regime patrimoniale, in base alla quale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.

Il giudice preferisce, in caso di amministrazione di sostegno, il partner ed il medesimo può promuovere giudizio per inabilitazione o interdizione.

In caso di morte le indennità devono corrispondersi alla parte dell’unione civile.
Si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi.

 

IL CITTADINO NON ITALIANO

Il nuovo art. 32ter della legge 218/1995 (introdotto dal dlgs 7/2017) fa si che la parte NON italiana, per costituire un'unione civile, debba produrre certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio stato estero, in cui si dichiari che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi dello stato medesimo.

Con un richiamo invero strano all’articolo 116 del codice civile, si rappresenta che, qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Con altro richiamo alla norme previste per il matrimonio, l'unione si scioglie per:

  • Morte
  • Dichiarazione di morte presunta
  • Divorzio (previsioni articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898)
  • Richiesta disgiunta di divorzio (non sono ben chiari termini e modalità);
  • La rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell’unione tra persone dello stesso sesso; in tal caso tuttavia, se gli stessi hanno manifestato volontà di non sciogliere il matrimonio, questo si tramuta automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO O UNIONE CIVILE OMOAFFETTIVI CELEBRATI ALL'ESTERO
Con l’art. 32bis della legge 218/1995 (introdotto dal dlgs 7/2017) si dispone l’equiparazione del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso (di cui almeno uno italiano) all’unione civile e si prevede, con le modifiche ad dpr 396/2000, la trascrizione, nei registri delle unioni civili, dei matrimoni o unioni civili tra persone dello stesso sesso formati all'estero; in Italia, quindi, a normativa vigente, un matrimonio omoafettivo viene riconoscimento come unione civile.

 

I RIFLESSI

La norma prevede altresì che, per assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge de quo, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull'adozione e l'affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
I riflessi, quindi, riguardano trasversalmente tutte le norme (ad eccezione di quelle citate), di ogni rango, e gli atti amministrativi vigenti, equiparando di fatto l'unione al matrimonio.

 

 

Allegati:

Scarica questo file (Modulo-richiesta-Unione-Civile.pdf)Modulo richiesta Unione Civile[ ]14 kB
Scarica questo file (modulopubblicazionimatrimonio.pdf)Modulo pubblicazioni di matrimonio[ ]680 kB
Scarica questo file (Modulo Dichiarazione di costituzione della convivenza.pdf)Modulo Dichiarazione di costituzione della convivenza[ ]363 kB
Scarica questo file (Modulo Comunicazione di scioglimento della convivenza.pdf)Modulo scioglimento convivenza[Modulo Comunicazione di scioglimento della convivenza]430 kB
Scarica questo file (Modulo 3 Richiesta_delega_per_celebrare_matrimonio_civile_in_altro_Comune_21.6.18.pdf)Modulo 3 [Richiesta delega per celebrare matrimonio civile in altro Comune]292 kB
Scarica questo file (Modulo 2 - Richiesta delega cittadino per celebrazione di matrimonio civile.pdf)Modulo 2[Richiesta delega cittadino per celebrazione di matrimonio civile]261 kB
Scarica questo file (Modulo 1 - Richiesta celebrazione matrimonio civile.pdf)Modulo 1[Richiesta celebrazione matrimonio civile]430 kB
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