RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO: DI COSA SI TRATTA?

 

La pubblicazione di matrimonio consiste nell'affissione nella casa comunale di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Viene fatta a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile ed ha la funzione di rendere noto il proposito di contrarre nozze per consentire, a quanti interessati, le eventuali opposizioni.

E’ inoltre il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

La pubblicazione deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.
La richiesta è necessaria anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili.
Accertata l'inesistenza degli impedimenti mediante l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria presso i comuni di nascita e di residenza, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'affissione chiedendone esecuzione anche al comune di residenza dell'altro sposo, se diverso.

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno otto giorni interi e consecutivi e, trascorsi i tre giorni successivi senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l'ufficiale dello Stato Civile può procedere alla celebrazione del matrimonio o rilasciare il nulla osta al Parroco o ad altro ministro di culto.

 

Validità
Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.

La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

 

Requisiti
Per poter contrarre matrimonio bisogna non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento stabiliti dalla legge. Sono quindi necessari: la libertà di stato; essere maggiorenni e non interdetti.

Il Tribunale può comunque ammettere al matrimonio il minore che abbia già compiuto i 16 anni con decreto emesso in camera di consiglio.

La donna che sia già stata sposata, non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi trecento giorni dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dello scioglimento, o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (commixtio sànguinis). Sono esclusi dal divieto i casi in cui la sentenza di divorzio sia stata pronunciata in base all’art.3, numero 2, lettere b) ed f) della L. 1.12.1970 n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza a generare anche soltanto di uno dei coniugi. Tale divieto temporaneo sussiste per la donna anche in caso di vedovanza. Il Tribunale può comunque autorizzare il matrimonio con proprio decreto, oppure il divieto non sussiste qualora la donna, al momento delle pubblicazioni di matrimonio, presenti una certificazione rilasciata dalla ASL competente, attestante che non esiste stato di gravidanza.

La legge stabilisce poi altri impedimenti nei casi in cui sussistano tra i coniugi determinati rapporti di parentela, affinità, affiliazione o adozione.

 

PER LO STRANIERO che volesse contrarre matrimonio in Italia, essendo le condizioni regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, oltre ad altra documentazione che l'Ufficiale dello stato civile può richiedere per verificare l'esattezza delle dichiarazioni, il documento fondamentale è il NULLA-OSTA, rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine (Ambasciata o Consolato).

Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del suo paese e deve indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità, maternità, cittadinanza, residenza e stato libero in quanto celibe, nubile, divorziato/a o vedovo/a.

Può essere rilasciato:

  • dall'autorità Consolare straniera in Italia con firma del Console legalizzata presso la Prefettura del luogo ove ha sede il Consolato.

(Sono esenti dalla legalizzazione -secondo la Convenzione di Londra- i seguenti Stati: Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia).

  • dall'autorità competente del proprio paese, documento che deve essere tradotto e legalizzato presso il Consolato o Ambasciata italiana all'estero.

 Nota bene:

 

Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione. Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto

 

Per il cittadino polacco, l’Autorità competente a rilasciare il Nulla Osta è il Capo dell’Ufficio di stato civile del Comune polacco di residenza o ultima residenza nello Stato.
Il documento sarà esente da legalizzazione e, se tradotto in Polonia, la firma del traduttore dovrà essere legalizzata con apostille.


Il cittadino norvegese deve produrre il nulla osta rilasciato dal Comune di residenza o ultima residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con apostille.
 
Il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla osta rilasciato dall’Anagrafe del Comune di residenza dello stesso, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da  un traduttore giurato che ne attesterà anche la conformità all’originale. La documentazione così prodotta dovrà essere legalizzata mediante apostille. Il nulla osta continuerà ad essere rilasciato dall’autorità diplomatica svedese in Italia nel caso di cittadini svedesi qui residenti.

 


Il cittadino danese deve produrre il nulla osta rilasciato dall’anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione in italiano effettuata da traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l’apostille).

 

In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse. In luogo del nullaosta:

I cittadini austriaci, svizzeri, spagnoli, olandesi, tedeschi, portoghesi, turchi, moldavi e lussemburghesi in applicazione della Convenzione firmata a Monaco il 5 settembre 1980, devono produrre:

  1. il certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza (nello Stato di appartenenza) esente da legalizzazione;
  2. il certificato di nascita con paternità e maternità rilasciato su modello internazionale.

I cittadini statunitensi devono produrre i seguenti documenti:

  1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
  2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura.

I cittadini australiani devono produrre i seguenti documenti:

1.dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

2.documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Qualora i documenti di cui al punto 2, non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

 

Il cittadino britannico residente nel Regno Unito che intende contrarre matrimonio in Italia deve produrre:

  1. un Certificato di non impedimentorilasciato dall’autorità locale del paese di provenienza apostillato e debitamente tradotto;
  2. una Dichiarazione giurata bilingueresa dall’interessato presso un avvocato o un notaio britannici.

 Tale certificato di non impedimento, apostillato e debitamente tradotto, sarà presentato, unitamente alla dichiarazione giurata bilingue, anch’essa legalizzata, all’ufficio dello stato civile ai fini della celebrazione del matrimonio. Fanno eccezione i cittadini britannici residenti in Galles ed Inghilterra che intendono sposare un cittadino irlandese, per i quali continuerà a valere il nulla osta rilasciato dal Consolato britannico in Italia.

 

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE


Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all’Ufficio Stato Civile l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento compilando, ciascuna per la propria parte, l’apposito Modulo a cui dovranno essere allegate copie dei documenti di identità in corso di validità.

Se gli sposi intendono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, dovranno essere muniti anche della richiesta del Parroco/ Ministro del culto.

I moduli possono essere:

  • trasmessi via e-mail all'indirizzo PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .it
  • trasmessi via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinario: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.           
  • consegnati a mano all'Ufficio Stato Civile previo appuntamento (0835/585718)

Qualora poi ricorrano determinate situazioni, gli sposi devono presentare all'atto della richiesta di pubblicazioni:

  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art.87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art.89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore di eta'.

     Per lo straniero:

  • Passaporto o documento di identità personale
  • Nulla-Osta (o documenti di cui sopra)
  • B. Occorre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.

Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa alla residenza, è   acquisita d'ufficio.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Stato Civile stabilirà la data della redazione del verbale delle pubblicazioni di matrimonio, previo contatto con gli interessati, e secondo la disponibilità dell’Ufficio.

 

Tempi di rilascio

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nulla-osta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione dell'atto di pubblicazione (l'esposizione deve durare almeno 8 giorni consecutivi). Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta non può essere rilasciato prima del quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione al fine di poter verificare che non sia stata avanzata alcuna opposizione.

Normativa di riferimento: D.P.R. 3.11.2000 n° 396; D.P.R. 28.12.2000 n° 445; CODICE CIVILE artt. 84 e segg.

 

 


 

Il matrimonio civile viene celebrato dal Sindaco o da un suo delegato, nel comune ove è stata richiesta la pubblicazione di matrimonio.

E' comunque prevista, in caso di necessità o convenienza, anche la possibilità di richiedere che il matrimonio venga celebrato in altro comune.

Nel territorio del Comune di Pisticci sarà possibile pronunciare il fatidico "Sì", con rito civile, nelle seguenti location:

-        Tenuta Visconti – Dimora storica in località San Teodoro Nuovo

-        Sala Ricevimenti “La Cavallerizza” al castello di san Basilio

-        Sala Consiliare – Delegazione comunale di Marconia

-        Palazzo Giannantonio – Sede comunale Pisticci centro


I futuri sposi devono fissare l'appuntamento per la celebrazione con un congruo periodo di anticipo prendendo accordi con l'Ufficiale dello Stato Civile, al num 0835/585718 o inviando una richiesta via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Nel contempo segnaleranno, attraverso l’apposito Modulo 1, la data, l’ora e il luogo della celebrazione, la scelta del regime patrimoniale che vorranno instaurare con il matrimonio oltrechè i nominativi dei due testimoni maggiorenni (anche parenti) necessari per la celebrazione. Agli sposi è data inoltre facoltà di indicare un celebrante esterno che abbia i requisiti di legge e non sia parente di primo grado e in linea diretta con i medesimi (non possono celebrare i genitori, i fratelli/sorelle e i figli); lo stesso farà apposita richiesta al Sindaco. Modulo 2

 

N.B. Per i matrimoni da celebrarsi presso la “Tenuta Visconti” o la “Sala Ricevimenti La Cavallerizza” è previsto un versamento di € 300,00 ( Servizio celebrazione  matrimonio civile) da corrispondere al Comune di Pisticci attraverso sistema di pagamento PAGOPA (dal sito https://www.comunedipisticci.it).

Si allegherà quindi soltanto in questi casi   copia della ricevuta del versamento.

 

Normativa di riferimento: Legge 30.5.1995 n° 218; D.P.R. 3.11.2000 n° 396; D.P.R. 28.12.2000 n.445. 

 

COSA OCCORRE:

Requisiti richiesti: Compimento delle pubblicazioni senza opposizioni.

 

a) Sposi residenti

Se uno solo o entrambi gli sposi sono residenti, presenteranno apposito Modulo 1 di richiesta di celebrazione di matrimonio civile, allegando i documenti necessari. (eventualmente anche il MODULO 2 in caso di scelta di un celebrante esterno).

Qualora gli sposi (uno solo o entrambi) residenti intendano contrarre matrimonio civile in un Comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta motivata, Modulo 3 al Sindaco del Comune dove sono state fatte le pubblicazioni.
Il Sindaco/Ufficiale di Stato civile, trascorso il termine previsto per le pubblicazioni, farà una richiesta per iscritto (Delega) all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove il matrimonio si dovrà celebrare.

 

b) Sposi NON residenti

 

Matrimonio su delega da altro comune

 Se entrambi gli sposi non sono residenti a Pisticci, trasmetteranno le informazioni necessarie alla predisposizione dei documenti per la celebrazione del matrimonio, compilando l’apposito Modulo 1. (eventualmente anche il MODULO 2 in caso di scelta di un celebrante esterno).

L’Ufficiale dello Stato civile acquisirà, inoltre, la delega rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni.


Termini per la presentazione dei documenti: 180 giorni dalla pubblicazione.

Ufficio di competenza: Ufficio Stato Civile tel 0835/585718

Luogo di celebrazione: Il matrimonio civile viene celebrato nella Casa Comunale.

 

Se uno degli sposi, per infermità o altro impedimento, non può recarsi nella Casa Comunale, (è necessario presentare un certificato medico), l'Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce con il Segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito (abitazione, ospedale, carcere, ecc.) e alla presenza di quattro testimoni procede alla celebrazione del matrimonio.

 

Regime Patrimoniale

Se al momento del matrimonio gli sposi non dichiarano all'Ufficiale dello Stato Civile di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, automaticamente si instaura il regime patrimoniale della "comunione dei beni". Gli sposi con atto pubblico (presso un Notaio) possono, in qualsiasi tempo, stipulare convenzioni matrimoniali.

 

Filiazione

All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi possono anche dichiarare di riconoscere eventuali figli nati precedentemente dalla loro unione.

 

Certificati
Subito dopo la celebrazione del matrimonio civile l'Ufficio di Stato Civile può rilasciare i certificati di matrimonio. I certificati anagrafici aggiornati saranno disponibili, per i residenti, dopo 2 giorni dalla celebrazione del matrimonio. Se gli sposi sono residenti in Comune diverso da quello della celebrazione del matrimonio, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede ad inviare copia dell'atto al Comune di residenza, che provvederà alla trascrizione.

 

  

 



La norma, composta da un unico articolo, nei commi dal numero 1 al 35, regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, quale particolare formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, individuando nell'ufficiale dello stato civile scelto dalle parti, il pubblico ufficiale preposto al ricevimento delle dichiarazioni di costituzione dell'unione civile.

 

LA DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE E GLI IMPEDIMENTI


Al fine di costituire un'unione civile, gli interessati - maggiorenni e dello stesso sesso - fanno richiesta congiunta dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile prescelto, indicando le proprie generalità, cittadinanza e residenza. La richiesta, comprensiva della dichiarazione di assenza delle cause impeditive di seguito indicate, viene immediatamente verbalizzata dall'ufficiale dello stato civile e sottoscritta da questi e dalle parti.

Tale dichiarazione/richiesta NON è oggetto di trascrizione nei registri di stato civile, ma sarà allegata alla dichiarazione di costituzione dell’unione, unitamente ai documenti prodotto o acquisiti durante il procedimento.

Le cause impeditive alla costituzione dell'unione (che evocano quelle previste per il matrimonio agli articoli 84-89 CC) sono:

  • la minore età dei dichiaranti (similmente a quanto previsto dall'art. 86 cc, con la differenza che non sono previste eccezioni per gli ultra sedicenni);
  • la presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile (simile all'art. 86 CC all'uopo modificato anche per il matrimonio);
  • interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all'art. 85 CC);
  • la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all'articolo 87 cc con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
  • condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto (art. 88 CC).

Con procedimento preliminare assimilabile a quello delle pubblicazioni matrimoniali (tuttavia NON previste per l'unione), l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese entro i 30 giorni successivi, acquisendo d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per tale fine; nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
Uguale, obbligatoria e tempestiva comunicazione ai dichiaranti è data una volta completata positivamente l’istruttoria, senza che siano stati riscontrati impedimenti; a partire da questo momento – ed entro 180 gg da tale data (a pena della “nullità” del procedimento avviato) – le parti possono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

Nel giorno stabilito, le parti rendono, congiuntamente e personalmente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni da loro scelti, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile.

Con la dichiarazione di costituzione, le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile e possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni oltre ad un cognome comune alla coppia scelto tra i loro (che NON comparirà nelle registrazioni anagrafiche).

In caso di necessità o convenienza (analogamente a quanto previsti dall’articolo 109 cc per il matrimonio), su istanza delle parti, l’unione può essere costituita in altro comune, previa delega da parte dell’ufficiale dello stato civile competente.

L'unione sarà attestata da un certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.

Inoltre nei documenti di riconoscimento - qualora l'interessato si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 35 dpr 445/2000 (NON é infatti un obbligo indicare lo stato civile sui documenti) - sarà riportato lo stato civile "unito/a civilmente".

La costituzione di un'unione in presenza di uno degli impedimenti succitati (ad eccezione dell'eventuale minore età, non contemplata) importa la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale).


Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge etc, similmente al matrimonio.

 

Modulo richiesta UNIONE CIVILE

 

DIRITTI E DOVERI

 

I diritti e doveri che discendono dall'unione civile sono identici a quelli previsti dagli artt. 143 e 144 CC per il matrimonio, con esclusione dell'obbligo di fedeltà, ed in particolare:

  • le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
  • Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Sostanzialmente identica anche la disciplina del regime patrimoniale, in base alla quale il regime legale è la comunione dei beni, salvo diversa scelta delle parti.

Il giudice preferisce, in caso di amministrazione di sostegno, il partner ed il medesimo può promuovere giudizio per inabilitazione o interdizione.

In caso di morte le indennità devono corrispondersi alla parte dell’unione civile.
Si applicano le stesse disposizioni in materia di successione tra i coniugi.

 

IL CITTADINO NON ITALIANO

Il nuovo art. 32ter della legge 218/1995 (introdotto dal dlgs 7/2017) fa si che la parte NON italiana, per costituire un'unione civile, debba produrre certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio stato estero, in cui si dichiari che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi dello stato medesimo.

Con un richiamo invero strano all’articolo 116 del codice civile, si rappresenta che, qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Con altro richiamo alla norme previste per il matrimonio, l'unione si scioglie per:

  • Morte
  • Dichiarazione di morte presunta
  • Divorzio (previsioni articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898)
  • Richiesta disgiunta di divorzio (non sono ben chiari termini e modalità);
  • La rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell’unione tra persone dello stesso sesso; in tal caso tuttavia, se gli stessi hanno manifestato volontà di non sciogliere il matrimonio, questo si tramuta automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.

TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO O UNIONE CIVILE OMOAFFETTIVI CELEBRATI ALL'ESTERO
Con l’art. 32bis della legge 218/1995 (introdotto dal dlgs 7/2017) si dispone l’equiparazione del matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso (di cui almeno uno italiano) all’unione civile e si prevede, con le modifiche ad dpr 396/2000, la trascrizione, nei registri delle unioni civili, dei matrimoni o unioni civili tra persone dello stesso sesso formati all'estero; in Italia, quindi, a normativa vigente, un matrimonio omoafettivo viene riconoscimento come unione civile.

 

I RIFLESSI

La norma prevede altresì che, per assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 
La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge de quo, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull'adozione e l'affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
I riflessi, quindi, riguardano trasversalmente tutte le norme (ad eccezione di quelle citate), di ogni rango, e gli atti amministrativi vigenti, equiparando di fatto l'unione al matrimonio.

 

 


 

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto. Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sezzo sia di sesso diverso. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare, se non si convive bisognerà prima compilare la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza ed in seguito l’istanza di convivenza.

 

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi

d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Napoli di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;

su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di convivenza.

 

Effetti della dichiarazione della convivenza di fatto

  1. hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  2. in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  3. ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  4. diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45); 
  5. successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  6. inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  7. diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46); 
  8. ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  9. in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

MODULO Dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza di fatto

 

MODULO Dichiarazione anagrafica di scioglimento della convivenza di fatto

Allegati:

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Scarica questo file (modulopubblicazionimatrimonio.pdf)Modulo pubblicazioni di matrimonio[ ]680 kB
Scarica questo file (Modulo Dichiarazione di costituzione della convivenza.pdf)Modulo Dichiarazione di costituzione della convivenza[ ]363 kB
Scarica questo file (Modulo Comunicazione di scioglimento della convivenza.pdf)Modulo scioglimento convivenza[Modulo Comunicazione di scioglimento della convivenza]430 kB
Scarica questo file (Modulo 3 Richiesta_delega_per_celebrare_matrimonio_civile_in_altro_Comune_21.6.18.pdf)Modulo 3 [Richiesta delega per celebrare matrimonio civile in altro Comune]292 kB
Scarica questo file (Modulo 2 - Richiesta delega cittadino per celebrazione di matrimonio civile.pdf)Modulo 2[Richiesta delega cittadino per celebrazione di matrimonio civile]261 kB
Scarica questo file (Modulo 1 - Richiesta celebrazione matrimonio civile.pdf)Modulo 1[Richiesta celebrazione matrimonio civile]430 kB
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