In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5 (inerente il "Cambio di Residenza in tempo reale") del decreto-legge 9 febbraio 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), in attesa del regolamento che dovrà armonizzare il regolamento anagrafico con le nuove disposizioni, dal 9 Maggio 2012 è possibile inviare la dichiarazione anagrafica per fax, posta ordinaria e posta elettronica.
Il modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato secondo le seguenti modalità:
1. sottoscritte di fronte all’Ufficiale d’Anagrafe presso gli Sportelli dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Piazza dei Caduti, 1 a Pisticci e Via Genova a Marconia nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
2. inviate a mezzo raccomandata indirizzata a: Comune di Pisticci Ufficio Anagrafe - Piazza dei Caduti 1 – 75015 PISTICCI
3. inviate a mezzo fax al n. 0835.444.42 oppure 0835.585.720
4. inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
ATTENZIONE: AVVISO PERICOLO DI DENUNCIA PER DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI
La dichiarazione di residenza è resa a norma del DPR 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre previsto per il pubblico ufficiale che procede l'obbligo della comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria competente.
Il nuovo procedimento (in breve)
- è rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 (che può essere sostituita anche dal numero di protocollo) e recante l'informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e - ove ne ricorra il caso - richiede la cancellazione al Comune di provenienza, il quale la dispone entro 2 giorni lavorativi, mentre entro 5 giorni lavorativi comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia;
- il Comune in attesa della nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione.;
- il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso;
- in caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il Comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
- le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili
- qualora non sia stato specificatamente indicato il domicilio eletto nella domanda (indirizzo per le risposte) e qualora dalla medesima non si evincano elementi validi (es. PEC, email, telefono, indirizzo, fax personale, potrebbe non essere possibile inviare il preavviso di rigetto, sin d’ora l’Amministrazione si ritiene sollevata da tale incombenza per evidente impossibilità.